donazione di titoli di Stato alla luce della L. 383/2001


 

CNN 19.04.2002, Est.: Friedmann

 

La recente soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni dà luogo a diversi problemi interpretativi relativi alla tassazione delle donazioni di titoli del debito pubblico, ovvero di titoli di Stato o equiparati di valore superiore ai Lire trecentocinquantamilioni, effettuate a favore di soggetti che non siano il coniuge, i parenti in linea retta e sino al quarto grado.

 

Poiché l’art. 13, c. 2, L. 383/2001, assoggetta le donazioni e le liberalità tra vivi, effettuate a favore dei soggetti indicati, al trattamento ordinariamente previsto per gli atti a titolo oneroso, occorre verificare il trattamento dovuto per l’atto a titolo oneroso corrispondente a una donazione di titoli di Stato (ancorché risulti difficile ipotizzare una vendita di titoli di Stato tra privati).

 

Potrebbe opinarsi che l’eventuale atto di trasferimento a titolo oneroso di titoli di Stato possa esser soggetto alla tassa sui contratti di borsa sul trasferimento di titoli e valori (che assorbe le imposte di bollo e di registro).

 

Atteso però che - stante la specialità della norma sulla tassazione del trasferimento di titoli e valori - la stessa, non essendo un’imposta "ordinariamente" applicabile, non può trovare applicazione, alle donazioni tassabili ai sensi dell’art. 13, c. 2, L. 383/2001, queste ultime dovrebbero essere assoggettate all’imposta di registro.

 

Al riguardo l’art. 11, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986, statuisce che gli atti pubblici e autenticati aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all’art. 8 della tabella" sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, pari ad Euro 129,11.

 

Si può quindi concludere, alla luce del combinato disposto delle norme in esame, che le donazioni in oggetto devono essere assoggettate all’imposta in misura fissa.