donazione di titoli di Stato alla luce
della L. 383/2001
CNN 19.04.2002, Est.: Friedmann
La recente soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni
dà luogo a diversi problemi interpretativi relativi alla tassazione delle
donazioni di titoli del debito pubblico, ovvero di titoli di Stato o equiparati
di valore superiore ai Lire trecentocinquantamilioni, effettuate a favore di
soggetti che non siano il coniuge, i parenti in linea retta e sino al quarto
grado.
Poiché l’art. 13, c. 2, L. 383/2001, assoggetta le donazioni e le
liberalità tra vivi, effettuate a favore dei soggetti indicati, al trattamento
ordinariamente previsto per gli atti a titolo oneroso, occorre verificare il
trattamento dovuto per l’atto a titolo oneroso corrispondente a una donazione
di titoli di Stato (ancorché risulti difficile ipotizzare una vendita di
titoli di Stato tra privati).
Potrebbe opinarsi che l’eventuale atto di trasferimento a titolo
oneroso di titoli di Stato possa esser soggetto alla tassa sui contratti di
borsa sul trasferimento di titoli e valori (che assorbe le imposte di bollo
e di registro).
Atteso però che - stante la specialità della norma sulla tassazione
del trasferimento di titoli e valori - la stessa, non essendo un’imposta
"ordinariamente" applicabile, non può trovare applicazione, alle
donazioni tassabili ai sensi dell’art. 13, c. 2, L. 383/2001, queste ultime
dovrebbero essere assoggettate all’imposta di registro.
Al riguardo l’art. 11, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986, statuisce
che gli atti pubblici e autenticati aventi per oggetto la negoziazione di quote
di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di
cui all’art. 8 della tabella" sono soggetti all’imposta di registro in
misura fissa, pari ad Euro 129,11.
Si può quindi concludere, alla luce del combinato disposto delle
norme in esame, che le donazioni in oggetto devono essere assoggettate
all’imposta in misura fissa.